i3d stampanti 3d

Industria 4.0

La nuova Legge di Bilancio 2021 n. 178/2020  articolo 1, comma 1051 e seguenti ha introdotto nuove aliquote e massimali d’incentivi per l’acquisto di nuovi beni materiali ed immateriali “industria 4.0” destinati a strutture produttive ubicate in Italia effettuati a decorrere dal 16/11/2020 e fino al 31/12/2022. E’ possibile beneficiare dell’incentivo fino al 30/06/2023 a condizione che entro la data del 31/12/2022 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisto.

Beni che beneficiano del credito d’imposta industria 4.0:

  • beni materiali “Industria 4.0” ovvero i beni strumentali elencati nell’Allegato A  legge 11 dicembre 2016, n. 232 tra cui le stampanti 3D.
  • beni immateriali “Industria 4.0” connessi a beni materiali Industria 4.0 elencati nell’ Allegato B legge 11 dicembre 2016, n. 232, tra cui i software 3D.
  • beni ordinari

Tutte le nostre stampanti 3D rientrano nei beni strumentali dell’Allegato A e rispettano i requisiti richiesti per beneficiare del credito d’imposta.

Aliquote del credito imposta:

Le aliquote per l’acquisto di beni materiali 4.0 variano a seconda dell’entità dell’ investimento e dell’anno d’acquisto:

Anno 2021

Anno 2022

  • Fino a 2,5 milioni: 50% del costo
  • Da 2,5 milioni fino a 10 milioni:  30% del costo
  • Da 10 milioni fino a 20 milioni: 10% del costo
  • Fino a 2,5 milioni: 40% del costo
  • Da 2,5 milioni fino a 10 milioni:  20% del costo
  • Da 10 milioni fino a 20 milioni: 10% del costo

Esempio di calcolo del credito

Acquisto stampante 3D Playmaker

Costo del bene € 3.000,00
Anno di interconnessione 2021
Agevolazione fino a 2.5 Mln 50% aliquota
Totale credito imposta € 1500

Fruizione del credito

Il credito d’imposta viene riportato nel modello Redditi ed è utilizzabile solo in compensazione per il pagamento di imposte e contributi tramite modello F24 (ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997) in tre quote annuali di pari importo  a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti in beni materiali e immateriali Industria 4.0.
E’ previsto dall’art. 1, comma 1059 che il bonus non concorra alla formazione del reddito imponibile né della base imponibile Irap.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

Interconnessione

Uno dei requisiti dei beni materiali 4.0 è l’ interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e viene soddisfatta se il bene scambia informazioni con sistemi interni ed è identificabile (IP) come definito dalla circolare n. 4/E del 2017.

L’interconnessione del bene ed i requisiti richiesti dagli allegati A e B deve poi essere attestata. A seconda dell’investimento:

  • Beni superiori a 300.000: Perizia rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione.
  • Beni inferiori a 300.000: Dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante dell’impresa (445/2000) con data certa. Si consiglia di attribuire data certa al documento con l’invio dello stesso tramite casella di posta certificata pec.

La data certa è necessaria per beneficiare nel periodo corretto del credito d’imposta.

Se l’interconnessione avviene in un periodo d’imposta successivo a quello dell’entrata in funzione dei beni “Industria 4.0”, si potrà beneficiare immediatamente del credito d’imposta spettante per i beni “generici” (10%) ed iniziare a fruire del credito d’imposta (50%) nella misura piena a partire dall’anno in cui avverrà l’interconnessione.

Pertanto, quando il bene sarà interconnesso, il beneficiario dovrà rideterminare il credito sulla base delle maggiori aliquote e decurtarlo della quota già fruita.

Adempimenti

Il beneficiario del credito d’imposta deve conservare la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento della spesa e la corretta determinazione dei costi. 
Nel dettaglio:

  • Le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni devono contenere l’espresso riferimento alle norme agevolative “beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 1051 – 1063, Legge 178 del 30.12.2020”; 
  • La perizia asseverata o la dichiarazione del legale rappresentante con data certa
  • La fruizione del bonus è subordinata al rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
  • Compilazione ed invio tramite pec al Mise del “Modello comunicazione credito d’imposta” scaricabile qui

Per maggiori informazioni consultare la pagina ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico a questo link

Share the Post:

Related Posts

Richiedi un preventivo

Compila il modulo per ricevere un preventivo gratuito

Informazioni di contatto
Prodotto di interesse